Sono tempi duri, in tutti i sensi. Guardandoci intorno non possiamo non cogliere segnali di smarrimento e confusione. I motivi sono molti e diversificati e toccano sia la sfera intima e relazionale sia quella sociale, lavorativa, pubblica delle persone. La “domanda psicologica” è in crescita e assume molte forme. Le richieste di sostegno e cura possono essere più o meno esplicite e arrivano ormai da molti canali, non ultimi il Web e i Social Network.
In questo fermento generale proliferano le cosiddette “nuove professioni“.
Complice la difficoltà a navigare nel mare di un’informazione non sempre chiara e corretta, il rischio di non riuscire a orientarsi nella sovrabbondante offerta dei “servizi per la salute ed il benessere psicofisico” diventa terribilmente reale.
Come professionisti sanitari sentiamo nettamente la necessità di mettere ordine e fare chiarezza sulle varie figure professionali che, a vario titolo, si muovono nell’area dai confini così sfumati del sapere psicologico.
Un primo e imprescindibile punto di partenza è quello normativo. Ma rivolgersi solo a professionisti qualificati è soprattutto una questione di tutela della propria salute!
Leggi l'articolo completo“Non può non convenirsi che la gradazione del disagio psichico presuppone una competenza diagnostica pacificamente non riconosciuta ai counselors e che il disagio psichico, anche fuori dai contesti clinici, rientra nelle competenze della professione dello psicologo”.
Con questo passaggio la sentenza emessa dal TAR del Lazio (sentenza n. 13020/2015) conferma l’unicità della professione di psicologo e ribadisce che l’ambito della tutela della salute non può essere consentito a chi non ha i requisiti.
Si tratta dell’epilogo della vicenda che vede l’Ordine degli Psicologi ricorrere contro il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute. L’Ordine chiedeva l’annullamento di un provvedimento con cui il MISE aveva inserito AssoCounseling, che aveva tentato di far riconoscere il counselor come una nuova professione attraverso la Legge 4/13, nell’Elenco delle associazioni professionali non regolamentate.
Il MISE recepisce la sentenza e cancella l’associazione di counselor dall’elenco in questione. I counselor, dunque, non svolgono attività regolamentata e non offrono alcuna garanzia per la tutela della salute dei cittadini. Nessuna figura professionale distinta dallo psicologo può quindi intervenire per affrontare casi delicati come quello del disagio psicologico.
Un riconoscimento importante non solo per la categoria degli psicologi ma anche a sostegno della salute di tutti i cittadini. Per dirla con le parole del presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine: “ogni persona che presenta delle problematiche psicologiche deve trovarsi sempre di fronte ad un professionista iscritto all’Ordine che abbia titoli e competenze autorizzate“.
Ci piace allora cogliere l’occasione per ricordare a tutti gli utenti alla ricerca di un professionista al quale affidare la propria salute psicologica di verificare sempre che sia iscritto all’albo degli psicologi. Quindi titolato a offrire i servizi che propone.
Per provare a fare un po’ di chiarezza, semplificando al massimo:
- Uno psicologo può definirsi tale se abilitato dallo Stato all’esercizio della professione e iscritto all’Albo Professionale. Un laureato in psicologia non può esercitare la professione di psicologo.
- Uno psicoterapeuta può definirsi tale se ha conseguito una specializzazione in psicoterapia o in psichiatria. Sarà annotato come psicoterapeuta nell’Albo Professionale. Possono accedere alle scuole di psicoterapia psicologi e medici abilitati (nel qual caso, l’Albo di riferimento è quello dei Medici Chirurghi).
- Counselor, coach e affini sono professionisti che esercitano una professione non regolamentata e non ordinistica. Di solito fanno capo ad associazioni specifiche. Esistono psicologi e psicoterapeuti che hanno una formazione specifica ANCHE in counseling o coaching. Tuttavia possiamo incontrare counselor e coach che non hanno alcuna formazione specifica in psicologia o psicoterapia.
Consultare l’Albo Online è semplice: basta andare nell’apposita sezione del sito dell’Ordine Nazionale e inserire il nome del professionista di cui si vogliono verificare i requisiti. Se il professionista è presente, si ottengono subito informazioni sulla qualifica con cui è registrato (psicologo o psicoterapeuta), sull’albo regionale di appartenenza e, nel caso, se risulta sospeso dall’esercizio della professione e da quando.
Sui siti degli Ordini regionali, poi, sono presenti ulteriori informazioni. Se si è alla ricerca un professionista nella propria zona, è possibile ottenere l’elenco degli iscritti inserendo il comune di interesse.
Noi, come professionisti, facciamo del nostro meglio per vigilare e segnalare eventuali abusi. E’ tuttavia importante essere informati per potersi tutelare! Chiunque sia a conoscenza di situazioni di abuso può segnalare la cosa all’Ordine regionale di competenza e all’autorità Giudiziaria.
Per chi è stato vittima di abuso professionale, l’Ordine degli Psicologi del Lazio, ad esempio, mette a disposizione uno sportello legale gratuito.
QUI maggiori informazioni sull’iniziativa e la possibilità di scaricare un e-Book gratuito che fornisce informazioni utili a capire se ci è capitato di rivolgerci a un abusivo.
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